Clausole contrattuali standard SEE

Data di entrata in vigore: 27 settembre 2021

NOTA: ABBIAMO PUBBLICATO I TERMINI DI SEGUITO RIPORTATI IN RELAZIONE ALLE NUOVE CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD APPROVATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA, IN VIGORE DAL 27 SETTEMBRE 2021

SEZIONE I
Clausola 1
Scopo e ambito di applicazione

(a) Lo scopo delle presenti clausole contrattuali standard è quello di garantire la conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (1) per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo.

(b) Le Parti:

(i) una o più persone fisiche o giuridiche, una o più autorità pubbliche, una o più agenzie o altro organismo (di seguito "soggetto/soggetti") che trasferisce i dati personali, elencati nell'allegato I.A (di seguito "esportatore di dati"), e

(ii) l'entità/le entità in un Paese terzo che riceve/ricevono i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un altro soggetto anch'esso Parte delle presenti Clausole, come elencato nell'Allegato I.A (di seguito ciascun "importatore di dati")

hanno accettato le presenti clausole contrattuali standard (di seguito: "Clausole").

(c) Le presenti Clausole si applicano al trasferimento di dati personali come specificato nell'Allegato I.B.

(d) L'Appendice alle presenti Clausole contenente gli Allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle stesse.

Clausola 2
Effetto e invariabilità delle Clausole

(a) Le presenti Clausole stabiliscono adeguate garanzie, tra cui diritti dell'interessato azionabili e rimedi giuridici efficaci, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o viceversa, delle clausole contrattuali standard ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679, a condizione che non vengano modificate, se non per selezionare il/i Modulo/i appropriato/i o per aggiungere o aggiornare le informazioni contenute nell'Appendice. Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali standard stabilite nelle presenti Clausole in un contratto più ampio e/o di aggiungere altre clausole o garanzie aggiuntive, a condizione che non siano in contrasto, direttamente o indirettamente, con le presenti Clausole o pregiudichino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(b) Le presenti Clausole non pregiudicano gli obblighi a cui l'esportatore di dati è soggetto in virtù del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 3
Beneficiari terzi

(a) Gli interessati possono invocare e far valere le presenti Clausole, in qualità di beneficiari terzi, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore di dati, con le seguenti eccezioni:

(i) Clausola 1, Clausola 2, Clausola 3, Clausola 6, Clausola 7;

(ii) Clausola 8.1(b), 8.9(a), (c), (d) ed (e);

(iii) Clausola 9 - Clausola 9(a), (c), (d) ed (e);

(iv) Clausola 12 - Clausola 12(a), (d) e (f);

(v) Clausola 13;

(vi) Clausola 15.1(c), (d) ed (e);

(vii) Clausola 16(e);

(viii) Clausola 18 - Clausola 18(a) e (b);

(b) Il paragrafo (a) non pregiudica i diritti degli interessati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4
Interpretazione

(a) Laddove le presenti Clausole utilizzino termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini avranno lo stesso significato che hanno in tale Regolamento.

(b) Le presenti clausole devono essere lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

(c) Le presenti Clausole non devono essere interpretate in modo da essere in conflitto con i diritti e gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 5
Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti Clausole e le disposizioni dei relativi accordi tra le Parti, esistenti al momento in cui le presenti Clausole vengono concordate o stipulate successivamente, prevarranno le presenti Clausole.

Clausola 6
Descrizione del/i trasferimento/i

I dettagli del/i trasferimento/i, e in particolare le categorie di dati personali che vengono trasferiti e le finalità per cui vengono trasferiti, sono specificati nell'Allegato I.B.

Clausola 7
Clausola di adesione successiva

(a) Un soggetto che non è Parte delle presenti Clausole può, con il consenso delle Parti, aderire alle presenti Clausole in qualsiasi momento, sia come esportatore che come importatore di dati, compilando l'Appendice e firmando l'Allegato I.A.

(b) Una volta completata l'Appendice e firmato l'Allegato I.A, il soggetto aderente diventerà Parte delle presenti Clausole e avrà i diritti e gli obblighi di un esportatore o importatore di dati in conformità alla sua designazione nell'Allegato I.A.

(c) Il soggetto aderente non avrà alcun diritto od obbligo derivante dalle presenti Clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II - OBBLIGHI DELLE PARTI
Clausola 8
Salvaguardie per la protezione dei dati

L'esportatore dei dati garantisce di aver compiuto sforzi ragionevoli per determinare che l'importatore dei dati è in grado, attraverso l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, di soddisfare i propri obblighi ai sensi delle presenti Clausole.

8.1 Istruzioni

(a) L'importatore dovrà trattare i dati personali solo su istruzioni documentate dell'esportatore. L'esportatore di dati può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto.

(b) L'importatore di dati dovrà informare immediatamente l'esportatore se non è in grado di seguire tali istruzioni.

8.2 Limitazione della finalità

L'importatore dovrà trattenere i dati personali solo per le finalità specifiche del trasferimento, come indicato nell'Allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni dell'esportatore.

8.3 Trasparenza

Su richiesta, l'esportatore di dati dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti Clausole, compresa l'Appendice compilata dalle Parti. Nella misura in cui è necessario proteggere i segreti aziendali o altre informazioni riservate, comprese le misure descritte nell'Allegato II e i dati personali, l'esportatore di dati può censurare parte del testo dell'Appendice alle presenti Clausole prima di condividerne una copia, ma deve fornire una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le Parti dovranno fornire all'interessato i motivi delle censure, per quanto possibile senza rivelare le informazioni oscurate. La presente Clausola non pregiudica gli obblighi dell'esportatore di dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

8.4 Precisione

Se l'importatore si rende conto che i dati personali ricevuti sono inesatti o sono diventati obsoleti, dovrà informare l'esportatore senza indugi. In questo caso, l'importatore dei dati dovrà collaborare con l'esportatore per cancellare o rettificare i dati.

8.5 Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

Il trattamento da parte dell'importatore di dati dovrà avvenire solo per la durata specificata nell'Allegato I.B. Al termine della fornitura dei servizi di trattamento, l'importatore di dati dovrà, a discrezione dell'esportatore, eliminare tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore di dati e certificare all'esportatore di averlo fatto, oppure restituire all'esportatore di dati tutti i dati personali trattati per suo conto ed eliminare le copie esistenti. Finché i dati non saranno eliminati o restituiti, l'importatore di dati dovrà continuare a garantire la conformità alle presenti Clausole. In caso di leggi locali applicabili all'importatore di dati che vietino la restituzione o l'eliminazione dei dati personali, l'importatore di dati garantisce che continuerà a garantire il rispetto delle presenti Clausole e tratterà i dati solo nella misura e per il tempo stabiliti dalla legge locale. Ciò non pregiudica la Clausola 14, in particolare l'obbligo per l'importatore di dati ai sensi della Clausola 14(e) di notificare all'esportatore di dati per tutta la durata del contratto se ha motivo di credere che sia o sia diventato soggetto a leggi o prassi non in linea con i requisiti di cui alla Clausola 14(a).

8.6 Sicurezza del trattamento

(a) L'importatore dei dati e, durante la trasmissione, anche l'esportatore dei dati devono attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione contro una violazione della sicurezza che comporti la distruzione accidentale o illegale, la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito "violazione dei dati personali"). Nel valutare il livello di sicurezza adeguato, le Parti tengono in debita considerazione lo stato dell'arte, i costi di attuazione, la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento, nonché i rischi che il trattamento comporta per gli interessati. Le Parti valutano in particolare la possibilità di ricorrere alla crittografia o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere soddisfatta in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un soggetto specifico rimarranno, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore dei dati. Nell'adempiere agli obblighi di cui al presente paragrafo, l'importatore di dati deve almeno attuare le misure tecniche e organizzative specificate nell'Allegato II. L'importatore di dati deve effettuare controlli regolari per garantire che tali misure continuino a fornire un livello di sicurezza adeguato.

(b) L'importatore di dati dovrà concedere l'accesso ai dati personali ai membri del suo personale solo nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il monitoraggio del contratto. Dovrà garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o siano soggette a un obbligo di riservatezza previsto dalla legge.

(c) In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore ai sensi delle presenti Clausole, l'importatore di dati dovrà adottare le misure appropriate per affrontare la violazione, comprese le misure per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore di dati dovrà inoltre notificare all'esportatore di dati, senza indugi, il fatto di essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica dovrà contenere gli estremi di un punto di contatto presso il quale ottenere maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (comprese, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni di dati personali interessati), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o proposte per affrontare la violazione, comprese, eventualmente, le misure per attenuarne i possibili effetti negativi. Se e nella misura in cui non è possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale dovrà contenere le informazioni disponibili in quel momento e le ulteriori informazioni, man mano che si rendono disponibili, dovranno essere fornite successivamente senza indebito ritardo.

(d) L'importatore di dati dovrà collaborare con l'esportatore e assisterlo per consentirgli di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare di notificare l'autorità di controllo competente e gli interessati, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'importatore.

8.7 Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici al fine di identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona, o dati relativi a condanne penali e reati (di seguito "dati sensibili"), l'importatore dei dati dovrà applicare le restrizioni specifiche e/o le garanzie supplementari descritte nell'Allegato I.B.

8.8 Trasferimenti successivi

L'importatore di dati dovrà divulgare i dati personali a terzi solo su istruzioni documentate dell'esportatore di dati. Inoltre, i dati possono essere comunicati a terzi situati al di fuori dell'Unione Europea (4) (nello stesso Paese dell'importatore dei dati o in un altro Paese terzo, di seguito "trasferimento successivo") solo se il terzo è o accetta di essere vincolato dalle presenti Clausole, in base al Modulo appropriato, o se:

(a) il trasferimento successivo è verso un Paese che beneficia di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trasferimento successivo;

(b) il terzo assicura altrimenti salvaguardie adeguate ai sensi degli articoli 46 o 47 del Regolamento (UE) 2016/679 rispetto al trattamento in questione;

(c) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; oppure

(d) il trasferimento successivo è necessario per proteggere gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualsiasi trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore dei dati di tutte le altre garanzie previste dalle presenti Clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.9 Documentazione e conformità

(a) L'importatore di dati dovrà trattare prontamente e adeguatamente le richieste dell'esportatore di dati relative al trattamento ai sensi delle presenti Clausole.

(b) Le Parti dovranno essere in grado di dimostrare la conformità alle presenti Clausole. In particolare, l'importatore di dati dovrà conservare una documentazione adeguata sulle attività di trattamento svolte per conto dell'esportatore di dati.

(c) L'importatore dei dati dovrà mettere a disposizione dell'esportatore tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti Clausole e, su richiesta dell'esportatore, dovrà consentire e contribuire alle verifiche delle attività di trattamento oggetto delle presenti Clausole, a intervalli ragionevoli o in caso di indizi di non conformità. Nel decidere in merito a una revisione o un'ispezione, l'esportatore di dati può tenere conto delle certificazioni pertinenti in possesso dell'importatore di dati.

(d) L'esportatore di dati può scegliere di condurre l'accertamento da solo o di incaricare un revisore indipendente. Gli accertamenti possono comprendere ispezioni presso i locali o le strutture fisiche dell'importatore di dati e dovranno, se del caso, essere effettuati con un ragionevole preavviso.

(e) Le Parti dovranno mettere a disposizione dell'autorità di vigilanza competente, su richiesta, le informazioni di cui ai paragrafi (b) e (c), compresi i risultati di eventuali accertamenti.

Clausola 9
Uso di sub-responsabili 

(a) L'importatore di dati dispone dell'autorizzazione generale dell'esportatore per l'assunzione di sub-responsabili da un elenco concordato. L'importatore di dati dovrà informare specificamente per iscritto l'esportatore di dati di qualsiasi modifica che si intenda apportare a tale elenco attraverso l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili con almeno quattordici giorni di anticipo, dando così all'esportatore di dati il tempo sufficiente per potersi opporre a tali modifiche prima dell'assunzione del o dei sub-responsabili. L'importatore di dati dovrà fornire all'esportatore le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il proprio diritto di opposizione.

(b) Qualora l'importatore di dati incarichi un sub-responsabile di svolgere specifiche attività di trattamento (per conto dell'esportatore di dati), dovrà farlo mediante un contratto scritto che preveda, in sostanza, gli stessi obblighi di protezione dei dati che vincolano l'importatore di dati ai sensi delle presenti Clausole, anche in termini di diritti di terzi beneficiari per gli interessati. (8) Le Parti convengono che, rispettando la presente Clausola, l'importatore di dati adempie ai propri obblighi ai sensi della Clausola 8.8. L'importatore di dati dovrà garantire che il sub-responsabile rispetti gli obblighi a cui è soggetto l'importatore di dati ai sensi delle presenti Clausole.

(c) L'importatore di dati dovrà fornire all'esportatore, su richiesta di quest'ultimo, una copia di tale accordo con il sub-responsabile e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere i segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore di dati può censurare il testo dell'accordo prima di condividerne una copia.

(d) L'importatore di dati dovrà rimanere pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore per l'adempimento degli obblighi del sub-responsabile ai sensi del contratto con l'importatore di dati. L'importatore di dati dovrà notificare all'esportatore di dati l'eventuale inadempimento da parte del sub-responsabile degli obblighi previsti dal contratto.

(e) L'importatore dovrà concordare con il sub-responsabile una clausola di terzo beneficiario in base alla quale, nel caso in cui l'importatore sia scomparso di fatto, abbia cessato di esistere giuridicamente o sia diventato insolvente, l'esportatore avrà il diritto di risolvere il contratto di subappalto del trattamento e di ordinare al sub-responsabile di cancellare o restituire i dati personali.

Clausola 10
Diritti dell'interessato

(a) L'importatore di dati dovrà notificare tempestivamente all'esportatore qualsiasi richiesta ricevuta da un interessato. Non risponderà direttamente a tale richiesta, a meno che non sia stato autorizzato dall'esportatore dei dati.

(b) L'importatore di dati dovrà assistere l'esportatore nell'adempimento degli obblighi di risposta alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. A questo proposito, le Parti stabiliscono nell'Allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, con cui fornire l'assistenza, nonché la portata e l'entità dell'assistenza richiesta.

(c) Nell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi (a) e (b), l'importatore di dati dovrà osservare le istruzioni dell'esportatore di dati.

Clausola 11
Ricorso

(a) L'importatore di dati dovrà informare gli interessati in modo trasparente e facilmente accessibile, tramite una comunicazione individuale o sul proprio sito web, di un punto di contatto autorizzato a gestire i reclami. Dovrà gestire tempestivamente eventuali reclami ricevuti da un soggetto interessato.

(b) In caso di controversia tra un soggetto interessato e una delle Parti per quanto riguarda l'osservanza delle presenti Clausole, la Parte in questione dovrà fare del suo meglio per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le Parti dovranno tenersi reciprocamente informate su tali controversie ed eventualmente collaborare alla loro risoluzione.

(c) Qualora l'interessato invochi un diritto di terzo beneficiario ai sensi della Clausola 3, l'importatore di dati dovrà accettare la decisione dell'interessato di:

(i)     presentare un reclamo all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora, o all'autorità di vigilanza competente ai sensi della Clausola 13;

(ii)     deferire la controversia ai tribunali competenti ai sensi della Clausola 18.

(d) Le Parti accettano che l'interessato possa essere rappresentato da un ente, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

(e) L'importatore di dati dovrà attenersi a una decisione vincolante ai sensi del diritto dell'UE o degli Stati membri.

(f) L'importatore di dati accetta che la scelta effettuata dall'interessato non pregiudichi i suoi diritti sostanziali e procedurali di ricorso in conformità alle leggi applicabili.

Clausola 12
Responsabilità

(a) Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti di ciascuna altra Parte per qualsiasi danno causato all'altra Parte da qualsiasi violazione delle presenti Clausole.

(b) L'importatore di dati sarà responsabile nei confronti dell'interessato, e quest'ultimo avrà diritto a ricevere un risarcimento, per qualsiasi danno materiale o morale che l'importatore di dati o il suo sub-responsabile causino all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario ai sensi delle presenti Clausole.

(c) In deroga al paragrafo (b), l'esportatore di dati sarà responsabile nei confronti dell'interessato, e quest'ultimo avrà diritto a ricevere un risarcimento, per qualsiasi danno materiale o morale che l'esportatore di dati o l'importatore di dati (o il suo sub-responsabile) provochi all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario ai sensi delle presenti Clausole. Ciò non pregiudica la responsabilità dell'esportatore di dati e, qualora l'esportatore di dati sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.

(d) Le Parti convengono che se l'esportatore di dati è ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo (c) per i danni causati dall'importatore di dati (o dal suo sub-responsabile), avrà il diritto di richiedere all'importatore di dati la parte del risarcimento corrispondente alla responsabilità dell'importatore di dati per il danno.

(e) Nel caso in cui più di una Parte sia responsabile di eventuali danni causati all'interessato a seguito di una violazione delle presenti Clausole, tutte le Parti responsabili saranno responsabili in solido e l'interessato avrà il diritto di intentare un'azione legale contro una qualsiasi di queste Parti.

(f) Le Parti convengono che se una Parte è ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo (e), essa avrà il diritto di richiedere all'altra Parte/alle altre Parti la percentuale del risarcimento corrispondente alla sua responsabilità per il danno.

(g) L'importatore di dati non può invocare la condotta di un sub-responsabile per evitare la propria responsabilità.

Clausola 13
Supervisione

(a) Le parti convengono che l'autorità di controllo responsabile di garantire il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 da parte dell'esportatore di dati per quanto riguarda il trasferimento dei dati sarà l'Autorità olandese garante della protezione dei dati (Autoriteit Persoonsgegevens), che agirà come autorità di controllo competente.

(b) L'importatore dei dati si impegna a sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e a collaborare con essa in tutte le procedure volte a garantire il rispetto delle presenti Clausole. In particolare, l'importatore di dati si impegna a rispondere alle richieste di informazioni, a sottoporsi a verifiche e a rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure correttive e compensative. Dovrà fornire all'autorità di vigilanza una conferma scritta che le azioni necessarie sono state intraprese.

SEZIONE III - OBBLIGHI E LEGGI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE
Clausola 14
Leggi e prassi locali che incidono sulla conformità alle Clausole

(a) Le Parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che le leggi e le prassi del Paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore di dati, compresi eventuali obblighi di divulgazione dei dati personali o misure che autorizzino l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscano all'importatore di adempiere agli obblighi previsti dalle presenti Clausole. Ciò si basa sulla consapevolezza che le leggi e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi elencati nell'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, non sono in contraddizione con le presenti clausole.

(b) Le Parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui al paragrafo (a), hanno tenuto in debito conto in particolare i seguenti elementi:

(i) le circostanze specifiche del trasferimento, compresa la lunghezza della catena di trattamento, il numero di soggetti coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui avviene il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;

(ii) le leggi e le prassi del Paese terzo di destinazione (comprese quelle che richiedono la divulgazione dei dati alle autorità pubbliche o che autorizzano l'accesso da parte di tali autorità) pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le salvaguardie applicabili (12);

(iii) qualsiasi salvaguardia contrattuale, tecnica od organizzativa messa in atto per integrare le salvaguardie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel Paese di destinazione.

(c) L'importatore di dati garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo (b), ha fatto del suo meglio per fornire all'esportatore di dati le informazioni pertinenti e si impegna a continuare a cooperare con l'esportatore di dati per garantire il rispetto delle presenti Clausole.

(d) Le Parti convengono di documentare la valutazione di cui al paragrafo (b) e di metterla a disposizione dell'autorità di vigilanza competente su richiesta.

(e) L'importatore di dati si impegna a notificare tempestivamente all'esportatore di dati se, dopo aver accettato le presenti Clausole e per tutta la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere o di essere diventato soggetto a leggi o prassi non in linea con i requisiti di cui al paragrafo (a), anche a seguito di una modifica delle leggi del Paese terzo o di una misura (come una richiesta di divulgazione) che indichi un'applicazione pratica di tali leggi non in linea con i requisiti di cui al paragrafo (a).

(f) A seguito di una notifica ai sensi del paragrafo (e), o se l'esportatore di dati ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore di dati non possa più adempiere agli obblighi previsti dalle presenti Clausole, l'esportatore di dati individua prontamente le misure appropriate (ad esempio, misure tecniche od organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che l'esportatore e/o l'importatore di dati devono adottare per affrontare la situazione. L'esportatore di dati dovrà sospendere il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere garantite salvaguardie adeguate per tale trasferimento, o se riceve istruzioni in tal senso dall'autorità di controllo competente. In tal caso, l'esportatore di dati avrà il diritto di risolvere il contratto, nella misura in cui riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi delle presenti Clausole. Qualora il contratto coinvolga più di due Parti, l'esportatore di dati può esercitare il diritto di recesso solo nei confronti della Parte interessata, a meno che le Parti non abbiano concordato diversamente. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente Clausola, si applicherà la Clausola 16 (d) ed (e).

Clausola 15
Obblighi dell'importatore di dati in caso di accesso da parte di autorità pubbliche
15.1 Notifica

(a) L'importatore dei dati si impegna a notificare tempestivamente all'esportatore di dati e, ove possibile, all'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) qualora:

(i) riceva una richiesta legalmente vincolante da parte di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, ai sensi delle leggi del Paese di destinazione, per la divulgazione dei dati personali trasferiti ai sensi delle presenti clausole; tale notifica deve includere informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; oppure

(ii) venga a conoscenza di un accesso diretto da parte delle autorità pubbliche ai dati personali trasferiti ai sensi delle presenti Clausole in conformità alle leggi del paese di destinazione; tale notifica deve includere tutte le informazioni a disposizione dell'importatore.

(b) Se all'importatore di dati è vietato notificare l'esportatore di dati e/o l'interessato in base alle leggi del Paese di destinazione, l'importatore di dati si impegna a fare del suo meglio per ottenere una rinuncia al divieto, al fine di comunicare il maggior numero di informazioni possibile, il prima possibile. L'importatore di dati si impegna a documentare i propri sforzi per poterli dimostrare su richiesta dell'esportatore di dati.

(c) Se consentito dalle leggi del Paese di destinazione, l'importatore di dati si impegna a fornire all'esportatore di dati, a intervalli regolari per tutta la durata del contratto, il maggior numero possibile di informazioni pertinenti sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni, ecc.)

(d) L'importatore di dati si impegna a conservare le informazioni di cui ai paragrafi da (a) a (c) per la durata del contratto e a metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.

(e) I paragrafi da (a) a (c) non pregiudicano l'obbligo dell'importatore di dati ai sensi della Clausola 14(e) e della Clausola 16 di informare tempestivamente l'esportatore di dati qualora non sia in grado di rispettare tali Clausole.

15.2 Revisione della legalità e riduzione al minimo dei dati

(a) L'importatore di dati si impegna a riesaminare la legittimità della richiesta di divulgazione, in particolare se essa rientra nei poteri concessi all'autorità pubblica richiedente, e a contestare la richiesta se, dopo un'attenta valutazione, conclude che vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la richiesta sia illegittima ai sensi delle leggi del Paese di destinazione, degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore di dati deve, alle stesse condizioni, perseguire le possibilità di ricorso. Quando impugna una richiesta, l'importatore di dati deve chiedere misure provvisorie al fine di sospendere gli effetti della richiesta fino a quando l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non divulgherà i dati personali richiesti fino a quando non sarà obbligato a farlo in base alle norme procedurali applicabili. Questi requisiti non pregiudicano gli obblighi dell'importatore di dati ai sensi della Clausola 14(e).

(b) L'importatore di dati si impegna a documentare la propria valutazione giuridica ed eventuali contestazioni alla richiesta di divulgazione e, nella misura consentita dalle leggi del Paese di destinazione, a mettere la documentazione a disposizione dell'esportatore di dati. Inoltre, su richiesta, la metterà a disposizione dell'autorità di vigilanza competente.

(c) L'importatore di dati si impegna a fornire la quantità minima di informazioni consentite quando risponde a una richiesta di divulgazione, sulla base di una ragionevole interpretazione della richiesta.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI
Clausola 16
Mancata osservanza delle Clausole e risoluzione

(a) L'importatore di dati dovrà informare tempestivamente l'esportatore se non è in grado di rispettare le presenti clausole, per qualsiasi motivo.

(b) Nel caso in cui l'importatore di dati violi le presenti Clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore di dati sospenderà il trasferimento di dati personali all'importatore fino quando non sarà nuovamente garantita tale osservanza o il contratto non sarà risolto. Ciò non pregiudica la Clausola 14(f).

(c) L'esportatore di dati ha il diritto di risolvere il contratto, nella misura in cui riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi delle presenti Clausole, qualora:

(i) l'esportatore di dati abbia sospeso il trasferimento di dati personali all'importatore di dati ai sensi del paragrafo (b) e l'osservanza delle presenti Clausole non venga ripristinata entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

(ii) l'importatore dei dati violi in modo sostanziale o persistente le presenti Clausole; oppure

(iii) l'importatore di dati non rispetti una decisione vincolante di un tribunale o di un'autorità di vigilanza competente in merito ai suoi obblighi ai sensi delle presenti Clausole.

In questi casi, dovrà comunicare tale inosservanza all'autorità di vigilanza competente. Laddove il contratto coinvolga più di due Parti, l'esportatore di dati può esercitare il diritto di recesso solo nei confronti della Parte interessata, a meno che le Parti non abbiano concordato diversamente.

(d) I dati personali trasferiti prima della risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo (c) dovranno essere, a discrezione dell'esportatore dei dati, immediatamente restituiti all'esportatore o eliminati nella loro interezza. Lo stesso vale per eventuali copie dei dati. L'importatore dei dati dovrà certificare l'eliminazione dei dati all'esportatore. Finché i dati non saranno eliminati o restituiti, l'importatore di dati dovrà continuare a garantire la conformità alle presenti Clausole. In caso di leggi locali applicabili all'importatore di dati che vietino la restituzione o l'eliminazione dei dati personali trasferiti, l'importatore di dati garantisce che continuerà a garantire il rispetto delle presenti Clausole e tratterà i dati solo nella misura e per il tempo stabiliti dalla legge locale.

(e) Ciascuna Parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti Clausole qualora (i) la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 che riguardi il trasferimento di dati personali a cui si applicano le presenti Clausole; oppure (ii) il Regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del Paese in cui i dati personali vengono trasferiti. Ciò non pregiudica altri obblighi applicabili al trattamento in questione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17
Legge applicabile

Le presenti Clausole sono disciplinate dalla legge dello Stato membro dell'UE in cui ha sede l'esportatore dei dati. Qualora tale legge non ammetta i diritti dei terzi beneficiari, essi saranno disciplinati dalla legge di un altro Stato membro dell'UE che ammette i diritti dei terzi beneficiari. Le Parti convengono che la legge applicabile sarà quella dei Paesi Bassi.

Clausola 18
Foro e giurisdizione competenti

(a) Qualsiasi controversia derivante dalle presenti Clausole sarà risolta dai tribunali di uno Stato membro dell'UE.

(b) Le Parti convengono che tali tribunali saranno quelli dei Paesi Bassi.

(c) L'interessato può anche intentare un'azione legale contro l'esportatore e/o l'importatore di dati dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui risiede abitualmente.

(d) Le Parti convengono di sottoporsi alla giurisdizione di tali tribunali.